Il ruolo dello psicologo/psicoterapeuta CTP, cioè del consulente tecnico di parte, è molto importante nelle cause di separazione coniugale, nelle quali il Giudice deve prendere una decisione in merito all’affidamento congiunto o esclusivo dei figli minorenni e alle sue modalità. Quando il Giudice istruisce una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), nominando un esperto che incarica di valutare tutti gli aspetti tecnici della causa, le due parti possono nominare ciascuna il proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) che nelle cause per la separazione coniugale è uno Psicologo/Psicoterapeuta e cioè un esperto in grado di assistere agli incontri valutativi disposti dal CTU portando le istanze della parte che lo ha incaricato e vigilando sul corretto svolgimento della perizia. Il CTP segue la struttura della perizia indicata dal CTU, quest’ultimo stila una serie di date nelle quali organizza gli incontri per valutare la situazione familiare. In quei casi nei quali la separazione o il divorzio appare conflittuale, i contrasti tra le parti risultano non superabili in sede giudiziaria, la complessità delle dinamiche familiari e la tutela dei minori necessitano di approfondimenti il giudice nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) per effettuare i lavori peritali. Le parti, in accordo col proprio legale, possono nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP) (Art. 225 c.p.p.). Il CTP a questo punto si relaziona con il CTU, con l’avvocato di parte, e con la parte stessa. Il Consulente Tecnico di Parte presenzia ai lavori peritali vigilando su metodo e correttezza deontologica del CTU. Analizza ed interpreta il materiale emerso dai colloqui e dagli eventuali test psicodiagnostici somministrati dal CTU. Al termine di lavori peritali può presentare una relazione contestuale a quella del CTU.Il giudice è tenuto così a prendere in esame le eventuali obbiezioni che il CTP ha mosso all’operato del CTU.
Il CTP può poi contribuire a costruire insieme all’avvocato una strategia da utilizzare nel procedimento giudiziario, così da tutelare la parte e gli eventuali minori, ma anche ad organizzare e far recepire l’applicazione pratica dei provvedimenti decisi dal giudice. Molto importante è infine il ruolo del CTP nei confronti della parte in causa. Il Consulente deve aiutare il soggetto a comprendere il significato e lo scopo dei lavori peritali, soprattutto il quesito posto dal Giudice. Deve cercare di contenere dubbi e preoccupazioni che naturalmente emergono in questi contesti. In caso di necessità si fa portavoce, nei confronti del CTU, di istanze che il soggetto fatica far emergere durante i colloqui. Aiuta poi il CTU a veicolare i messaggi costruttivi, se condivisi, che il lavoro peritale suggerisce già in corso di svolgimento (es. orari di visita dei figli). Con questi scopi, in caso di necessità, lavora col cliente anche al di fuori dei lavori peritale promossi dal CTU. Anche in assenza di nomina di un CTU da parte del giudice un soggetto è libero di nominare comunque un proprio consulente tecnico da affiancare al proprio avvocato (Art. 223 c.p.p.). A differenza di quanto previsto per l’inclusione nell’Albo dei CTU, non vi sono requisiti specifici per operare in qualità di CTP, a cui la parte in causa decide di affidarsi sulla base di un rapporto fiduciario. È tuttavia necessario ricordare quanto previsto dal Codice deontologico all’articolo 5: Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate. Ciò in conformità al principio del diritto civile secondo cui il professionista deve prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.
Si raccomanda quindi di non intraprendere attività di CTP se non avendo maturato, sia pure in piena libertà di scelta delle sedi e di metodi, un’adeguata preparazione nell’ambito psicologico delle perizie. In un procedimento giudiziario (sia civile che penale), ognuna delle parti può avvalersi di un consulente (CTP), nominato dall’avvocato. L’articolo n. 201 del Codice di Procedura Civile dispone che, con lo stesso provvedimento di nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il giudice assegna alle parti il termine per la nomina del loro Consulente Tecnico (CTP). Va ricordato che il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio. Se il Giudice decide di non avvalersi di un suo consulente e dunque non nomina un CTU, qualunque delle parti in causa ha comunque la possibilità di produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico a supporto di una delle parti. La dichiarazione di nomina, viene effettuata dall’avvocato di una parte, indicando il nome e il recapito del CTP prescelto, in modo che il Cancelliere possa fare a sua volta le comunicazioni previste dalla Legge.